20.10.2022
Nuovi limiti, date e orari per i riscaldamenti, il piano di contenimento dei consumi riguarda anche gli agriturismi
2022.10.19_informativa limiti riscaldamenti | Ministero Transizione Ecologica – MITE | DM 383 del 06.10.2022
Nuovi limiti, date e orari per i riscaldamenti, il piano di contenimento dei consumi riguarda anche gli agriturismi.
Con le misure di contenimento indicate dal Regolamento «portano ad un potenziale di circa 5,3 miliardi di metri cubi di gas.
Tutte le informazioni utili, la cartellonistica per le aziende e suggerimenti per comportamenti e abitudini virtuose predisposti da Terranostra e Campagna Amica.
Il Ministero della Transizione Ecologica con il DM n 383 del 6 ottobre 2022 definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.
Con l’entrata in vigore del Piano nazionale di contenimento dei consumi sono state adottate varie misure per ridurre i consumi di gas; tra queste, c’è proprio la limitazione di date e orari per l’utilizzo del riscaldamento della stagione invernale 2022-23. Il periodo di accensione degli impianti è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio, con una riduzione di un’ora al giorno.
In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta.
Le riduzioni previste per la stagione invernale 2022-23 non si applicano agli edifici adibiti a:
I limiti previsti dal DM riguardano anche le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, tra cui anche gli agriturismi, che dovranno rispettare limiti e periodi in base alla zona climatica in cui si trova.
Il D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 (e successivi aggiornamenti) ha introdotto, in base al calcolo dei gradi-giorno, sei zone climatiche sul territorio italiano con elenco dei comuni per zone (allegato A, parti 1,2, 3 e 4):
Tabella | Zona>gradi-giorno>limiti>periodo
Zona | Condizioni (gradi-giorno) | Limiti | Periodo |
A | comuni con gradi-giorno inferiori a 600 ore | 5 ore giornaliere | dal 8 dicembre al 7 marzo |
B | comuni con gradi-giorno tra 601 e 900 | 7 ore giornaliere | dal 8 dicembre al 23 marzo |
C | comuni con gradi-giorno tra 901 e 1.400 | 9 ore giornaliere | dal 22 novembre al 23 marzo |
D | comuni con gradi-giorno tra 1.401 e 2.100 | 11 ore giornaliere | dal 8 novembre al 7 aprile |
E | comuni con gradi-giorno tra 2.101 e 3.000 | 13 ore giornaliere | dal 22 ottobre al 7 aprile |
F | comuni con gradi-giorno superiori a 3.000 | nessuna limitazione | nessuna limitazione |
Nota 1: Le aree della Zona F sono quelle tipicamente dell’arco alpino. In zona A si trovano Lampedusa e Porto Emedocle . Agrigento, Reggio Calabria, Messina o Trapani nella Zona B; Napoli, Imperia, Taranto e Cagliari nella C; Roma, Firenze, Foggia, Ancona e Oristano nella D; Milano, Torino, Bologna, Aosta e L’Aquila nella E. Nota 2: Calcolo per la definizione delle zone climatiche: La definizione delle fasce viene fatta tramite i gradi-giorno (GG o gr-g). Essi corrispondono alla somma, in tutti i giorni dell’anno, della differenza (solo quella positiva) tra la temperatura dell’ambiente interno (fissata per convenzione a 20°C) e la temperatura media esterna giornaliera, dunque più è elevato tale numero, più rigido sarà il clima in quel territorio. Tale indicatore è valutato da comune a comune.
link utili:
MITE – DM 383 del 06.10.2022 – testo integrale del decreto