L’obbligo di etichettatura riguarda sia i prodotti confezionati sia quelli venduti sfusi, con informazioni specifiche di seguito indicate, presentate in modo chiaro e leggibile
L’Ispettorato Centrale Repressione Frodi Agroalimentari (ICQRF) del MiPAAF, ha reso noto di aver effettuato, nel periodo giugno-agosto 2021, un rafforzamento delle ispezioni sul settore ortofrutticolo, in modo particolare sulla corretta origine e tracciabilità dei prodotti ortofrutticoli freschi commercializzati in Italia. Le irregolarità registrate, al momento, sono ben il 17%, con numerose sanzioni amministrative e sequestri penali per frode in commercio di prodotti ortofrutticoli freschi, in particolare di stagione, posti in vendita con la dicitura “origine ITALIA” mentre dalla documentazione l’origine risultava essere di diverso Paese, nonché per l’evocazione fraudolenta di prodotti a denominazione protetta. Nel valutare positivamente il rafforzamento dei controlli, per evitare che prodotti di importazione siano spacciati per italiani, specie quest’anno segnato da una forte riduzione delle produzioni ortofrutticole nazionali a seguito di fitopatie ed eventi atmosferici avversi, si ritiene utile richiamare l’attenzione delle imprese sul rispetto delle norme specifiche per l’etichettatura dei prodotti ortofrutticoli.
L’obbligo di etichettatura riguarda sia i prodotti confezionati sia quelli venduti sfusi, con informazioni specifiche di seguito indicate, presentate in modo chiaro e leggibile.
Per quanto riguarda gli ortofrutticoli freschi, posti in vendita in cassetta oppure preimballati (es. retina, cestello ecc.), le indicazioni obbligatorie esterne, da riportate sulla cassetta oppure nell’etichetta del preimballaggio, sono:
denominazione di vendita (es. arance, mele, ecc.), se il contenuto non è visibile dall’esterno;
nome della varietà (es. tarocco, Golden Delicious, ecc.- allegato I parte B del Reg. UE 543/2011), obbligatoria per mele, arance, pere, peperoni dolci e uva da tavola ecc., facoltativa per kiwi, pesche, fragole, pomodori e lattughe, indivie ricce e scarole; per i prodotti con l’obbligo di indicazione della varietà, nel caso di miscugli occorre indicare i nomi di ciascuna varietà presente nell’imballaggio e per le pesche occorre indicare anche il colore della polpa;
categoria qualitativa “extra”, “I categoria” o “II categoria”, obbligatoria per mele, agrumi, kiwi, pesche, pere, fragole, peperoni dolci, uva da tavola e pomodori, secondo le specifiche indicate nell’allegato I parte B del Reg. UE 543/2011; per alcuni di essi deve essere specificato anche il calibro (per mele, agrumi, e kiwi e, se calibrate, per pesche, peperoni dolci e pomodori) e la pezzatura (peso minimo a cespo) o numero di cespi per lattughe, indivie ricce e scarole;
origine del prodotto, indicando sempre il Paese (ITALIA) ed eventualmente la zona di produzione regionale o locale;
nome e indirizzo dell’impresa che commercializza il prodotto a suo nome (più nome e indirizzo dell’imballatore e/o speditore se diverso dall’impresa);
N° di iscrizione alla Banca Dati Nazionale Produttori ortofrutticoli
eventuali additivi, per esempio trattamenti conservanti autorizzati in post-raccolta, indicando specificamente se la buccia non è edibile;
peso netto, a meno che i prodotti siano venduti al pezzo e il numero di pezzi sia chiaramente visibile dall’esterno o se tale numero è indicato sull’etichetta;
lotto di produzione;
prezzo al kg;
eventuali altre informazioni sul prodotto, es. biologico (in questo caso obbligatorio il logo con l’indicazione dell’organismo di certificazione), DOP/IGP, a lotta integrata, ecc.
Esempio etichettatura prodotti ortofrutticoli preimballati:
Per quanto riguarda gli ortofrutticoli freschi, posti in vendita allo stato sfuso, occorre che il produttore esponga accanto ad essi un cartello, con le informazioni relative al paese di origine e, se del caso, alla categoria e alla varietà o al tipo commerciale (vedi sopra), in modo tale da non indurre in errore il consumatore, oltre naturalmente al prezzo al chilo (o a pezzo).
Esempio di cartello per i prodotti ortofrutticoli freschi sfusi:
Per quanto riguarda le confetture, marmellate e gelatine, le informazioni da riportare in etichetta dell’imballaggio sono:
la denominazione di vendita (vedi tabella), completata dal nome del frutto/frutti utilizzati in ordine decrescente di peso (oltre due frutti si può utilizzare la dicitura “frutti misti” o equivalente, oppure il numero di frutti utilizzati
il nome e indirizzo dell’impresa che commercializza il prodotto a suo nome (specificare anche la sede dello stabilimento di produzione/confezionamento se diverso da quello dell’impresa)
il contenuto di frutta utilizzata (“…g. per 100 g. di prodotto finito”), previa detrazione dell’eventuale peso dell’acqua utilizzata per la preparazione degli estratti acquosi (V. specifiche Direttiva 2001/113/CE del 20 dicembre 2001 e D.lgs 20 febbraio 2004, n. 50)
la dicitura sul contenuto di zuccheri totali: può non essere riportata se c’è la dichiarazione nutrizionale;
il termine minimo di conservazione “da consumare preferibilmente entro…”
le condizioni di conservazione, indicando “da conservarsi in frigorifero dopo l’apertura” se il tenore di sostanza secca è inferiore al 60% (ma dev’essere comunque superiore a 45%), dicitura che non è richiesta per le piccole confezioni monouso;
il lotto
la quantità netta
gli ingredienti
l’origine che non è obbligatoria, ma è utile per valorizzare il prodotto e come informazione di trasparenza al consumatore
la dichiarazione nutrizionale
RTabella sulle denominazioni di vendita per marmellate, confetture e gelatine