Ecco un aggiornamento sul CIN
Stato dell’arte e aggiornamenti sul CIN

Fonte: Ministero del Turismo
Come anticipato nelle precedenti note sull’argomento (ultima al 30 agosto 2024), il Ministero del Turismo ha comunicato la conclusione della fase sperimentale della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR).
Il 3 settembre 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l’Avviso, previsto ai sensi del comma 15, art. 13-ter, decreto-legge n. 145/2023, attestante l’entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e del portale telematico (BDSR) del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN, pertanto le disposizioni di cui all’articolo 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 si applicano a decorrere dal 2 novembre 2024, sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso.
Ricordiamo che il CIN dovrà essere esposto (insieme al CIR) all’esterno dello stabile in cui sono collocati gli appartamenti o le strutture e andrà indicato in ogni annuncio (sito web, pagine social, ecc.) ovunque pubblicato e comunicato. A questo proposito le richieste da parte dei portali di promo-commercializzazione, degli intermediari on-line (OTA) fatte pervenire alle aziende per la comunicazione del codice CIN (DL 18 ottobre 2023, n. 145, art 13-ter comma 6).
Lo stato dell’arte e le criticità riscontrate per il rilascio del CIN

Fonte: Ministero del Turismo
Sul sito del Ministero del Turismo – https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/mappa-italia – è possibile monitorare l’andamento del numero di CIN rilasciati, su scala nazionale regionale e provinciale e scaricare il report in PDF.
La procedura di rilascio del CIN (che ricordiamo non sostituisce il CIR ma si aggiunge a questo) sta procedendo in tutti i territori senza particolari problemi.
Dalle segnalazioni ricevute si riscontrano criticità nel Lazio e in Abruzzo. In entrambi i casi si tratta di criticità legate a ragioni indipendenti dalle aziende. Nel caso del Lazio la Regione è in ritardo con rilascio CIR (propedeutico al CIN), mentre in Abruzzo il sistema nazionale della BDSR non dialoga correttamente con il sistema regionale.
Come già si è provveduto a fare in queste due Regioni, o se si dovessero presentarne di simili, il suggerimento è di scrivere via mail (anche PEC) al Dipartimento competente della Regione e scrivere anche al Ministero tramite il modulo presente sul sito del Ministero del Turismo – https://assistenza-bdsr.ministeroturismo.gov.it/ – oppure scrivere alle seguenti mail: info.bdsr@ministeroturismo.gov.it , urp@ministeroturismo.gov.it .
Atra criticità ha riguardato l’obbligatorietà o meno per le aziende agrituristiche di dotare gli alloggi di “dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge” (DL 18 ottobre 2023, n. 145, art 13-ter comma 7).
A seguito di una nostra interlocuzione con il Ministero del Turismo, supportati dagli avvocati dell’area Legislativa della Coldiretti, è fugato ogni dubbio circa la non obbligatorietà dei suddetti dispositivi per le aziende agrituristiche, ovviamente nel rispetto delle norme vigenti previste in materie antincendio e sicurezza degli ospiti.
In merito è stata aggiornata la sezione delle FAQ (FAQ 4.1) sul sito del Ministero, esplicitando che gli obblighi dei dispositivi e di quanto riportato all’art. 13-ter, comma 7 di cui sopra, si applicano soltanto alle locazioni di cui all’art. 13-ter e non alle strutture ricettive (alberghiere ed extra-alberghiere), restando fermi, per queste ultime (ivi compresi gli agriturismi) gli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Si ribadisce inoltre (FAQ 4.2) che sono esonerati dall’obbligatoria installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.
In tutti i casi è consigliabile per buona prassi di sicurezza, se non già in dotazione, adottare dispositivi per la rilevazione di gas e monossidi laddove l’accoglienza sia offerta in appartamenti indipendenti con cucina alimentati a gas (caratteristiche dei rilevatori indicate nella FAQ 4.4).