Dal 19 aprile 2017 in Italia è scattato l’obbligo di indicare in etichetta l’origine del latte nei prodotti lattiero-caseari – come ad esempio il latte Uht, il burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi e i latticini – obbligo che si applica non solo al latte vaccino, ma anche ovicaprino, bufalino e di altra origine animale (Dm 7/12/2016). Si tratta del completamento di un percorso di trasparenza sui prodotti lattiero caseari, che grazie a Coldiretti, è iniziato nel 2005 per il latte fresco, con l’applicazione dell’obbligo di indicare in etichetta la zona di mungitura (Dm 27/5/2004).
Vediamo come si applica l’obbligo dell’origine insieme alle altre informazioni obbligatorie in etichetta, nei due casi sopra citati.
Per il latte fresco, l’etichetta deve riportare le seguenti informazioni:
- La denominazione di vendita, con riferimento al tenore dei grassi/trattamento termico subito (latte intero, latte parzialmente scremato, latte scremato), oppure se è latte crudo
- Il produttore/confezionatore con l’indirizzo della sede dello stabilimento
- La data di scadenza (“da consumare entro…”)
- La data di confezionamento
- Il lotto di produzione
- La quantità netta
- Il marchio di identificazione sanitario, per gli alimenti di origine animale
- Le condizioni particolari di conservazione (“da conservare in frigo a 4°”)
- La dichiarazione nutrizionale
- L’origine, specificando la “Zona di mungitura….”, qualora sia possibile risalire, per la provenienza, fino agli allevamenti di origine, oppure “Provenienza del latte… ” qualora non sia possibile risalire fino agli allevamenti. L’indicazione dell’origine in etichetta può essere fatta con riferimento al:
- comune, provincia (o le provincie) italiana (o del Paese dell’UE); in alternativa è consentito indicare: la regione (o le regioni) italiana (ovvero del Paese dell’UE);
- “Italia” (o il nome del Paese dell’UE) nel caso di provenienza del latte crudo dall’Italia o da altro singolo Paese UE;
- “UE” nel caso di provenienza del latte da più paesi membri comunitari
- “Paesi Terzi” nel caso di provenienza del latte sia da Paesi dell’Unione europea ed paesi extra UE o solo da paesi extra UE
Per il latte Uht e i formaggi, l’etichetta deve riportare le seguenti informazioni:
- La denominazione di vendita, con riferimento al tenore dei grassi/trattamento termico subito (latte intero, latte parzialmente scremato, latte scremato), oppure se è latte crudo
- Il produttore/confezionatore con l’indirizzo della sede dello stabilimento
- Il termine minimo di conservazione (“da consumare preferibilmente entro…”), oppure, per prodotti molto deperibili, la data di scadenza (“da consumare entro…”)
- La data di confezionamento
- Il lotto di produzione
- La quantità netta
- Il marchio di identificazione sanitario, per gli alimenti di origine animale
- Le condizioni particolari di conservazione (“da conservare in frigo a 4°”)
- La dichiarazione nutrizionale
- L’origine, specificando:
- “Paese di mungitura…”, oppure: “latte di Paesi UE” o “latte di Paesi non UE”, e
- “Paese di condizionamento…” (per il latte UHT) o “Paese di trasformazione…” (per i formaggi), oppure: “latte condizionato in Paesi UE (o non UE)” o “latte trasformato in Paesi UE (o non UE)”. Se le due fasi coincidono nello stesso Paese, si può indicare: “ORIGINE DEL LATTE: …” con il nome del Paese dove il latte è stato munto, condizionato o trasformato.
Vale la pena ricordare che dal 9 maggio scorso si applica il Decreto legislativo del 15 dicembre 2017, n. 231 che prevede le sanzioni per le violazioni in materia di etichettatura, che ora variano da un minimo di 500 euro ad un massimo di 40mila euro per le inadempienze più gravi (mancata indicazione degli allergeni in etichetta e vendita oltre la data di scadenza).
In generale, per la mancata apposizione di una o più delle indicazioni obbligatorie, la sanzione va dai 3mila a 24mila euro, mentre per la mancata indicazione dell’origine la sanzione va dai 2mila a 16mila euro.