Sono considerati alimenti senza glutine o a ridotto tenore di glutine quelli che, rispettivamente, non superano i 20 mg/kg di prodotto, o 100 mg/kg di prodotto. Solo tali prodotti possono quindi fregiarsi dell’indicazione “senza glutine” e “a basso contenuto di glutine”.
La dicitura “senza glutine” è di uso volontario. Può essere apposta su prodotti confezionati, o alimenti venduti sfusi o somministrati direttamente al consumatore. Il produttore deve garantire un contenuto massimo di 20 mg/kg, che significa prestare attenzione ad ogni possibile fonte di contaminazione, controllando materie prime, attrezzature, personale e mettendo in atto procedure specifiche di produzione, pulizia e controllo.
È possibile trovare su un alimento anche la dicitura “con contenuto di glutine molto basso”, che viene usata solo nei casi in cui il contenuto di glutine dell’alimento venduto al consumatore finale consiste in uno o più ingredienti ricavati da frumento, segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate, specialmente lavorati per ridurre il contenuto di glutine, o contenente uno o più di tali ingredienti. In questo caso, il contenuto di glutine non è superiore a 100 mg/kg. Per l’avena sono previste prescrizioni aggiuntive (glutine non superiore a 20 mg/kg).
La dicitura “senza glutine” è poi vietata per gli alimenti che sono naturalmente senza glutine (ad esempio, la passata di pomodoro). Esiste anche la possibilità di abbinare a “senza glutine” la dicitura aggiuntiva "adatto ai celiaci" (oppure “adatto alle persone intolleranti al glutine”). Queste diciture non possono essere utilizzate da sole, ma sempre in abbinamento al claim “senza glutine”.