04.07.2018
Le nuove regole si applicano sia in fase di preimballaggio che di somministrazione
Dal 9 maggio scorso è diventato applicativo il d.lgs. 15 dicembre 2017 n. 231, che prevede una modifica delle sanzioni in materia di etichettatura (regolamento UE n. 1169/2011) e un aggiornamento della normativa nazionale in materia, prima previste dal d.lgs. 109/1992 che quindi è stato abrogato.
In questo decreto particolare attenzione è dedicata alle sanzioni in caso di non corretta indicazione degli allergeni, sia in etichetta dei prodotti preimballati che in fase di somministrazione, ossia al ristorante.
Quando si parla di allergie è bene precisare che oltre 120 alimenti sono stati descritti come responsabili di allergie alimentari, ma è solo un numero ristretto di alimenti a causare la maggior parte delle reazioni allergiche. In tal senso, il reg. UE 1169/2011 sulle informazioni ai consumatori prevede un elenco di 14 sostanze che necessitano dell’etichettatura obbligatoria degli allergeni in base: cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro); crostacei e prodotti a base di crostacei; uova e prodotti a base di uova; pesce e prodotti a base di pesce; arachidi e prodotti a base di arachidi; soia e prodotti a base di soia; latte e prodotti a base di latte; frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia e i loro prodotti; sedano e prodotti a base di sedano; senape e prodotti a base di senape; semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo; anidride solforosa e solfiti; lupini e prodotti a base di lupini; molluschi e prodotti a base di molluschi.
Per questi prodotti o gruppi di prodotti il reg. UE 1169/2011, all’art. 21, prescrive che essi siano sempre evidenziati in etichetta tra gli altri ingredienti con un carattere diverso per dimensioni, stile o colore, a meno che la denominazione di vendita del prodotto non faccia chiaramente riferimento all’allergene in questione.
Il D.Lgs 231/2017 prevede una sanzione molto salata, da 5.000 a 40.000 euro, per la mancata indicazione degli allergeni nella etichetta dei prodotti preimballati, che vale anche per l’indicazione sui distributori automatici, mentre l’indicazione effettuata con modalità non conformi a quelle indicate all’art. 21 del Reg. 1169/2011 è punibile con sanzioni da 2.000 a 16.000 euro.
Il medesimo regolamento prevede di indicare gli allergeni anche nella fornitura di alimenti non preimballati alle collettività, come le mense, i ristoranti, gli agriturismi: l’omissione di tale indicazione è punibile ora con sanzioni che vanno da 3.000 a 24.000 euro.
Se l’informazione sugli allergeni al ristorante è fornita al consumatore ma con modalità difformi da quelle richiamate dal medesimo d.lgs 231/2017, la sanzione scende tra 1.000 e 8.000 euro, mentre se riguarda solo aspetti formali questa va da 500 a 4.000 euro.
Nello specifico, in base al suddetto decreto due sono le possibili modalità di comunicazione degli allergeni in fase di somministrazione e che quindi devono seguire anche gli agriturismi:
Scarica [qui] la tabella esplicativa