Notizie per le imprese

04.07.2018

Allergeni, cosa c’è da sapere

Le nuove regole si applicano sia in fase di preimballaggio che di somministrazione

Dal 9 maggio scorso è diventato applicativo il d.lgs. 15 dicembre 2017 n. 231, che prevede una modifica delle sanzioni in materia di etichettatura (regolamento UE n. 1169/2011) e un aggiornamento della normativa nazionale in materia, prima previste dal d.lgs. 109/1992 che quindi è stato abrogato.

In questo decreto particolare attenzione è dedicata alle sanzioni in caso di non corretta indicazione degli allergeni, sia in etichetta dei prodotti preimballati che in fase di somministrazione, ossia al ristorante.

Quando si parla di allergie è bene precisare che oltre 120 alimenti sono stati descritti come responsabili di allergie alimentari, ma è solo un numero ristretto di alimenti a causare la maggior parte delle reazioni allergiche. In tal senso, il reg. UE 1169/2011 sulle informazioni ai consumatori prevede un elenco di 14 sostanze che necessitano dell’etichettatura obbligatoria degli allergeni in base: cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro); crostacei e prodotti a base di crostacei; uova e prodotti a base di uova; pesce e prodotti a base di pesce; arachidi e prodotti a base di arachidi; soia e prodotti a base di soia; latte e prodotti a base di latte; frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia e i loro prodotti; sedano e prodotti a base di sedano; senape e prodotti a base di senape; semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo; anidride solforosa e solfiti; lupini e prodotti a base di lupini; molluschi e prodotti a base di molluschi.

Per questi prodotti o gruppi di prodotti il reg. UE 1169/2011, all’art. 21, prescrive che essi siano sempre evidenziati in etichetta tra gli altri ingredienti con un carattere diverso per dimensioni, stile o colore, a meno che la denominazione di vendita del prodotto non faccia chiaramente riferimento all’allergene in questione.

Il D.Lgs 231/2017 prevede una sanzione molto salata, da 5.000 a 40.000 euro, per la mancata indicazione degli allergeni nella etichetta dei prodotti preimballati, che vale anche per l’indicazione sui distributori automatici, mentre l’indicazione effettuata con modalità non conformi a quelle indicate all’art. 21 del Reg. 1169/2011 è punibile con sanzioni da 2.000 a 16.000 euro.

Il medesimo regolamento prevede di indicare gli allergeni anche nella fornitura di alimenti non preimballati alle collettività, come le mense, i ristoranti, gli agriturismi: l’omissione di tale indicazione è punibile ora con sanzioni che vanno da 3.000 a 24.000 euro.

Se l’informazione sugli allergeni al ristorante è fornita al consumatore ma con modalità difformi da quelle richiamate dal medesimo d.lgs 231/2017, la sanzione scende tra 1.000 e 8.000 euro, mentre se riguarda solo aspetti formali questa va da 500 a 4.000 euro.

Nello specifico, in base al suddetto decreto due sono le possibili modalità di comunicazione degli allergeni in fase di somministrazione e che quindi devono seguire anche gli agriturismi:

  • dettagliatamente sul menù, indicando per ogni piatto gli allergeni contenuti, con il nome proprio dell’allergene o un simbolo (grafico o numero) specificato in una apposita legenda, oppure
  • richiamando l’attenzione del consumatore attraverso un cartello ben visibile, che riporti una dicitura del tipo “le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio”, oppure “per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale di servizio”. In questo caso, però, occorre anche una documentazione scritta, tipo libro degli ingredienti, dalla quale si evincano gli allergeni contenuti nei piatti che possono essere somministrati. Un esempio molto semplice di documentazione è riportato nella tabella di seguito.

Scarica [qui] la tabella esplicativa

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