27.06.2014
Questa indicazione di qualità potrà essere utilizzata solo in presenza di specifici requisiti. Una tutela in più per consumatori e produttori
Grazie alla nuova regolamentazione comunitaria sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari sono state finalmente chiarite le condizioni d’uso del termine “prodotto di montagna” per i prodotti di origine animale. Questo vuol dire che d’ora in avanti non ci sarà più il rischio che questa denominazione venga usata a sproposito, come purtroppo spesso tuttora avviene in Italia a danno dei consumatori e degli allevatori. In Italia due prosciutti su tre oggi provengono da maiali allevati in Olanda, Danimarca, Francia, Germania e Spagna senza che questo venga evidenziato chiaramente in etichetta e sul mercato è facile acquistare prosciutti contrassegnati dal tricolore, con nomi accattivanti come prosciutto “nostrano” o “di montagna”, che in realtà non hanno nulla a che fare con la realtà produttiva nazionale.
Con il nuovo regolamento si stabilisce che questa indicazione facoltativa di qualità può essere applicata ai prodotti forniti da animali purché allevati nelle zone di montagna e trasformati in tali zone. In deroga a questo principio gli animali devono essere stati allevati per almeno due terzi del loro ciclo di vita nelle zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone, o almeno un quarto della loro vita in pascoli di transumanza nelle zone di montagna. Anche per i mangimi degli animali sono previsti requisiti specifici.
Per il miele il regolamento prevede che per usufruire dell’indicazione facoltativa di qualità il nettare e il polline deve essere raccolto nelle zone di montagna, mentre lo zucchero di alimentazione delle api non deve provenire necessariamente dalle stesse zone. Lo stesso principio vale per i prodotti di origine vegetale, per cui le piante devono essere coltivate nelle zone di montagna, mentre i prodotti usati come ingredienti – come le erbe, le spezie e lo zucchero – possono provenire fuori dalle zone di produzione a condizione che non rappresentino più del 50% del peso totale degli ingredienti.