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25.10.2019

World Pasta day, le regole sull’etichettatura

L’obbligo dell’origine è previsto in via sperimentale per due anni, e si concluderà il 30 marzo 2020

Dal 13 e 14 aprile 2018 sono entrati pienamente in vigore i due decreti interministeriali delle Politiche Agricole e dello Sviluppo Economico, entrambi del 26/7/2017, che prevedono l’obbligo di indicazione dell’origine della materia prima in etichetta, per il riso e per le paste di semola di grano duro.

Nel solco di quanto i due Ministeri hanno fatto per latte e derivati, l’obbligo dell’origine è prevista in via sperimentale per due anni, per cui si concluderà il 30 marzo 2020. Auspicando un intervento a livello legislativo europeo che preveda definitivamente l’obbligo dell’indicazione dell’origine per tutti i prodotti, come richiesto da Coldiretti, per ora l’etichetta di origine obbligatoria del riso e del grano impiegato nella pasta mette fine all’inganno dei prodotti importati, spacciati per nazionali, in una situazione in cui un pacco di pasta su tre e un pacco di riso su quattro sono fatti con prodotti agricoli stranieri.

Vediamo quali sono le informazioni da apporre in etichetta.

L’etichetta della pasta di semola di grano duro deve riportare le seguenti informazioni:

  1. la denominazione dell’alimento (pasta di semola di grano duro, pasta di semola integrale di grano duro);
  2. facoltativamente, la denominazione commerciale (es. spaghetti, farfalle, ecc.);
  3. il responsabile delle informazioni sul prodotto, con l’indirizzo;
  4. la sede dello stabilimento di produzione, se diversa dal responsabile delle informazioni sul prodotto;
  5. il termine minimo di conservazione (“da consumare preferibilmente entro…”);
  6. il lotto di produzione (è possibile indicarlo come data di confezionamento);
  7. la quantità netta;
  8. gli ingredienti: semola di grano duro (con evidenza grafica degli allergeni);
  9. la dichiarazione nutrizionale (esenzione per le vendita diretta fatta dalla microimpresa nell’ambito della propria provincia o delle province confinanti);
  10. l’origine, specificando:
    • “PAESE DI COLTIVAZIONE DEL GRANO: ITALIA”
    • “PAESE DI MOLITURA: ITALIA”

NB: per la pasta non è prevista la dicitura “ORIGINE” se le due fasi coincidono, ma vanno dettagliate; se queste fasi avvengono all’estero, il trasformatore deve indicare il nome del paese, oppure se avvengono in più Paesi, dovrà riportare le diciture “Paesi UE”, “Paesi NON UE”, “Paesi UE e NON UE”;  se grano è stato coltivato almeno per il 50% in un dato Paese, si può indicare il nome Paese seguito da “Altri Paesi UE e/o non UE”

  1. facoltativamente, le indicazioni di conservazione (conservare in luogo fresco e asciutto)
  2. facoltativamente, le indicazioni di utilizzo (cottura X minuti)

Vale la pena ricordare che dal 9 maggio scorso si applica il Decreto legislativo del 15 dicembre 2017, n. 231 che prevede le sanzioni per le violazioni in materia di etichettatura, che ora variano da un minimo di 500€ ad un massimo di 40.000€ per le inadempienze più gravi (mancata indicazione degli allergeni in etichetta e vendita oltre la data di scadenza).

In generale, per la mancata apposizione di una o più delle indicazioni obbligatorie, la sanzione va da 3.000 a 24.000 euro, mentre per la mancata indicazione dell’origine la sanzione va da 2.000 a  16.000 €.

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