Notizie per le imprese

02.04.2019

Tassa sui rifiuti, la sentenza del Consiglio di Stato

L’attività agrituristica non può essere assimilata a quella alberghiera, a causa della differenza obiettiva per cui l’attività agrituristica rientra nell'attività agricola, mentre quella alberghiera nell'attività commerciale

TARI (tassa sui rifiuti) – Sentenza del Consiglio di Stato, con la sentenza del 19 febbraio 2019 n. 1162

La TARI è stata introdotta dall’art. 1, comma 639, l. 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014) dal 1 gennaio 2014. Con la sentenza del 19 febbraio 2019 n. 1162 il Consiglio di Stato ha chiarito che, ai fini del pagamento della TARI l’attività agrituristica non può essere assimilata a quella alberghiera, a causa della differenza obiettiva per cui l’attività agrituristica rientra nell’attività agricola, mentre quella alberghiera nell’attività commerciale. Il Comune, nel rispetto del principio di “chi inquina paga”, può commisurare la tariffa in base alla quantità e alla qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Pertanto, essendo l’attività agrituristica un’attività connessa all’attività agricola primaria e diversa anche per finalità da quella “commerciale” degli alberghi, non è corretto assimilare le due attività.

Più nel dettaglio, con la sentenza 1162/2019 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Comune di Corciano (che chiedeva la riforma della sentenza del TAR dell’Umbria che aveva annullato l’atto consiliare, condannando il Comune alla refusione delle spese) e considerando le distinzioni tra le due attività dal punto di vista economico e funzionale, ha chiarito perché l’attività agrituristica non è assimilabile a quella alberghiera di natura commerciale:

  • le attività agrituristiche sono svolte in connessione alla attività agricola che rimane principale e prevalente, infatti In base all’art. 1 (Finalità) della l. n. 96 del 2006 -, circa la condizione imprenditoriale, l’attività agrituristica è considerata specificazione dell’attività agricola (cfr. Cass., III, 13 aprile 2007, n. 8851; Cass., trib., 14 febbraio 2014, n. 3455) e non attività assimilabile a quella alberghiera, dalla quale lo dividono finalità e regime.
  • un agriturismo a differenza di un albergo è dalla legge finalizzato all’obiettivo precipuo, di interesse generale, del recupero di un patrimonio edilizio rurale che in sé comporta oneri aggiuntivi e particolari; un agriturismo non ha in fatto le caratteristiche aziendali di un albergo; usualmente opera nell’anno per un tempo e un volume ridotto rispetto a un esercizio alberghiero.
  • La Legge n. 96 del 2006 (art. 3, comma 3; v. anche art. 9, comma 3-bis, lett. e), classifica i suoi manufatti ancora come «abitazioni rurali», considerato che sono nati non come aziendalmente funzionali all’attività alberghiera, e sono di taglio e superficie naturalmente eccedentari rispetto a quella.
  • 4) in vista del proporzionato, ragionevole e adeguato uso della discrezionalità tecnica dalla legge riconosciuto ai Comuni (l’art. unico, commi 659 e 660, l. 27 dicembre 2013, n. 147), se questa deve essere riconosciuta ex lege per i «fabbricati rurali ad uso abitativo», conseguentemente deve esserlo anche per quelli agrituristici che produrrebbero rifiuti di qualità non remota rispetto ai primi.

La parificazione tariffaria tra alberghi e agriturismi dunque sarebbe affetta da eccesso di potere per trattamento eguale di situazioni ineguali e violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza. È necessaria una classificazione autonoma (con apposite sottocategorie), e alla luce dell’art. 3 della Costituzione, realisticamente proporzionata alla connotazione specifica dell’attività e all’effettiva capacità di produzione, per quantità e qualità.             

Nel caso fossero state applicate tariffe alberghiere, si raccomanda di contattare i responsabili dell’ufficio Coldiretti-Terranostra-Campagna Amica per chiarimenti e assistenza e il Comune di residenza chiedendo un adeguamento dell’imposta secondo le ragioni riportate nella sentenza allegata qui.

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