06.06.2018
Tutte le novità della nuova normativa che riguarda imprese agricole e agriturismi
La legge 27 dicembre 2017, n.205 (“legge di bilancio per il 2018) all’articolo 1 comma 499 ha sostituito l’articolo 13 del decreto legislativo n. 228 del 2001 (c.d. legge di orientamento) con un nuovo articolo “Distretti del cibo” ed ha anche innovato la disciplina della vendita diretta dei prodotti agricoli, con il comma 8-bis dell’articolo 4 del citato decreto legislativo.
In particolare, la “legge di bilancio” per il 2018 ha ampliato notevolmente le potenzialità di relazione delle imprese agricole con i consumatori, prevedendo che nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito “vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l’utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell’impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private”.
È stato quindi definito a livello legislativo lo “street food” agricolo come una delle modalità attraverso le quali si estrinseca l’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli. Di conseguenza, la riconduzione dello “street food” agricolo nell’ambito della vendita diretta dei prodotti agricoli comporta l’applicabilità delle disposizioni sulla vendita al dettaglio da parte delle imprese agricole in termini, ad esempio, di deregulation amministrativa ed edilizio-urbanistica.
Proprio in considerazione delle innovative implicazioni derivanti dalla modifica della normativa, dietro sollecitazione di alcune Amministrazioni comunali, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ha predisposto delle linee guida per fornire ai Comuni – titolari di numerose funzioni amministrative relative alla vendita diretta – criteri interpretativi che consentano un’omogenea applicazione in tutto il territorio nazionale delle disposizioni in tema di “street food” agricolo. In particolare, si chiarisce che l’espressione prodotti “già pronti per il consumo” sta a significare che gli stessi prodotti non possono essere sottoposti a cottura nel luogo di vendita ma, certamente, possono essere riscaldati in loco, anche per assecondare le richieste del consumatore.
È importante precisare che la vendita diretta dei prodotti agricoli attraverso la modalità “street food” è un’attività agricola connessa che può essere, in quanto tale, esercitata dall’imprenditore agricolo, eventualmente, anche nell’ambito dell’altra attività agricola per connessione avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande e cioè l’agriturismo. Quindi, se ai sensi della legge di bilancio per il 2018 lo “street food” può avere ad oggetto soltanto prodotti “già pronti per il consumo”, seppur nell’accezione ampia fatta propria dall’Anci, è evidente che (se le specifiche normative statali o regionali lo consentano) è possibile, ad esempio, che nell’ambito dell’attività di agriturismo si preparino anche in un contesto di “street food” pietanze che necessitino di cottura.
Per eventuali dubbi o chiarimenti sulle normative di vendita diretta di prodotti agricoli, è possibile rivolgersi agli Uffici Coldiretti che potranno dare tutte le informazioni necessarie.