23.05.2018
L’indicazione può essere omessa solo in tre casi previsti dalla legge. Ecco quali
Nonostante alcuni recenti articoli di stampa abbiano messo in dubbio la validità all’obbligo di indicazione in etichetta dello stabilimento di produzione – che si applica dal 5 aprile scorso in seguito all’entrata in vigore del d.Lgs 15 settembre 2017 n. 145) – il Mipaaf ne ha ufficialmente confermato la piena validità.
L’interlocuzione con la Commissione è ancora in corso, ma il Mipaaf ha ribadito che il d.lgs 145/2017 è in vigore poiché il Governo italiano ha tempestivamente risposto alla Commissione, motivando il decreto per ragioni di tutela della salute pubblica, secondo quanto previsto dall’articolo 114 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
L’indicazione della sede dello stabilimento può essere omessa solo quando: a) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento coincida con la sede già indicata in etichetta ai sensi dell’articolo 9, paragrafo l, lettera h), del regolamento n. 1169/2011, ovvero coincide con il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile dell’alimento; b) i prodotti alimentari preimballati riportano il marchio di identificazione di cui al regolamento n. 853/2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento n. 854/2004; c) il marchio contiene l’indicazione della sede dello stabilimento.
Il decreto prevede anche le sanzioni, che vanno da 2mila euro a 15mila euro per la mancata indicazione in etichetta o se non è stato evidenziato quello effettivo nel caso l’impresa disponga di più stabilimenti.