11.05.2018
Un utile vademecum che sintetizza le disposizioni di legge
“La legalità e la trasparenza trovano fondamento anche nel corretto comportamento in termini di adempimenti di carattere fiscale. La facoltà, prevista dalla legge a determinate condizioni, di non emettere lo scontrino o la ricevuta non comportano necessariamente l’esercizio della stessa. Di conseguenza, posto che non vi è nessuna differenza sostanziale (in termini di imposte), sarebbe una buona prassi l’emissione dello scontrino”.
Domenico Buono – Ufficio Assistenza Tributaria Coldiretti
LA REGOLA
Decreto Presidente Repubblica n. 696 del 1996
Articolo 2 – Operazioni non soggette all’obbligo di certificazione
(scontrino o ricevuta): C) le cessioni di prodotti agricoli effettuate
dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto
dall’articolo 34, primo comma del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972 e successive modificazioni.
SE SEI UN IMPRENDITORE AGRICOLO CHE FA VENDITA DIRETTA,
PER CAPIRE MEGLIO QUANDO È OBBLIGATORIO FARE LO SCONTRINO FISCALE,
LE COSE DA RICORDARE SONO POCHE MA IMPORTANTISSIME:
EMETTERE LO SCONTRINO (PERCHÉ SEI IN REGIME FISCALE NORMALE)
SEMPRE FARE LO SCONTRINO (PERCHÉ SEI IN REGIME FISCALE NORMALE)
NON FARE LO SCONTRINO (SOLO SE SEI IN REGIME FISCALE SPECIALE)
IVA – REGIME SPECIALE AGRICOLO
Il regime speciale agricolo si applica ai produttori agricoli, ma SOLO per i prodotti PROPRI
e presenti nell’ELENCO di cui alla Tabella A – prima parte – DPR n. 633 del 1972 (IVA)
Prodotti agricoli e ittici:
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi;
2) animali vivi della specie bovina,
compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina;
3) volatili da cortile vivi;
4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali
5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai numeri 3 e 4;
6) grasso di volatili;
7) pesci freschi (vivi o morti);
8) crostacei e molluschi, compresi i testacei;
9) latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati;
10) burro, formaggi e latticini;
11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate;
12) miele naturale;
13) bulbi, tuberi, radici tuberose;
14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti;
15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati;
16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati;
17) radici di manioca;
18) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate;
19) scorze di agrumi e di meloni;
20) spezie;
21) cereali;
22) semi e frutti oleosi;
23) semi, spore e frutti da sementa;
24) barbabietole da zucchero;
25) radici di cicoria, fresche o disseccate;
26) coni di luppolo;
27) piante, parti di piante;
28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta;
29) paglia e lolla di cereali;
30) barbabietole da foraggio;
31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi:
32) alghe;
33) olio d’oliva;
34) cera d’api greggia;
35) mosti di uve;
36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati;
37) sidro, sidro di pere e idromele;
38) aceto di vino
39) panelli, sansa di olive ed altri residui dell’estrazione dell’olio di oliva,
40) fecce di vino; tartaro greggio;
41) prodotti di origine vegetale per la nutrizione degli animali;
42) tabacchi greggi o non lavorati;
43) legna da ardere;
44) legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato;
45) legno semplicemente squadrato;
46) sughero naturale greggio e cascami di sughero;
47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura;
48) lane in massa sudice o semplicemente lavate;
49) peli fini o grossolani, in massa, greggi;
50) lino greggio, macerato, stigliato;
51) ramie’ greggio;
52) cotone in massa; cascami di cotone;
53) canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata; stoppa e cascami di canapa;
54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca;
55) sisal greggia;
56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita.