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09.05.2018

Scattano le multe per le etichette “fake”

Da 500 a 40mila euro per chi mente su caratteristiche e ingredienti dei cibi. La nuova normativa entra in vigore oggi

Da oggi entrano in vigore le sanzioni, da 500 a 40mila euro, per chi non rispetta trasparenza e corretta informazioni al consumatore su quello che viene offerto sugli scaffali. La novità è prevista dal decreto legislativo 23 del 15 dicembre 2017 che “dà attuazione” alla disciplina dell’Unione europea di tutela dei consumatori e riguarda sia l’indicazione di origine dell’ingrediente principale laddove prevista, ma anche la data di scadenza, la presenza di allergeni, la dichiarazione nutrizionale o le caratteristiche del prodotto come definirlo bio oppure vegan quando invece non lo è.

Si tratta di un risposta attesa da due italiani su tre (68%) che sono preoccupati dell’impatto di quello che mangiano sulla salute secondo quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè. La nuova normativa è infatti un’arma contro la concorrenza sleale a tutela dei consumatori e prevede anche una eventuale valutazione delle infrazione in sede penale per fatti delittuosi particolarmente rilevanti.

Il provvedimento è uno strumento per garantire i consumatori sulle informazioni sugli alimenti contro le notizie “fake”, in modo da consentire scelte consapevoli, prevenendo qualunque pratica suscettibile di indurre in errore i cittadini. Sono state così definite a livello europeo le informazioni che devono obbligatoriamente comparire sull’etichetta di un prodotto alimentare come ad esempio, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza dell’alimento, la dichiarazione nutrizionale o l’elenco degli ingredienti.

Inoltre si dispone che sugli alimenti vadano indicate obbligatoriamente le sostanze che possono provocare allergie o intolleranze e detta norme relative ai requisiti di etichettatura di queste sostanze: ad esempio, la loro messa in evidenza rispetto ad altri ingredienti. In questo caso, la mancata apposizione dell’indicazione obbligatoria viene punita con una sanzione amministrativa. Ma anche definire, ad esempio, un prodotto come “vegano” o “vegetariano” quando non ne ha le caratteristiche costituisce una violazione delle pratiche leali d’informazione.

Le sanzioni vengono comminate dal ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari), restando comunque ferme le competenze spettanti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per le violazioni della normativa sulle pratiche commerciali scorrette.

Il legislatore italiano, comunque ha predisposto una “clausola di salvaguardia” e alcune norme mitigatrici di questo panorama sanzionatorio. Fa salvo, tra l’altro, quanto prodotto entro il 9 maggio: prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo, gli alimenti etichettati o immessi sul mercato che non siano conformi allo stesso decreto nazionale possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.

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