12.12.2014

La rivoluzione delle etichette

Con le nuove norme europee scritte più grandi e maggiore evidenza alle sostanze allergizzanti. Cosa cambia in 10 punti

Cambia la spesa degli italiani con l’entrata in vigore delle nuove etichette per i prodotti alimentari in vendita. D’ora in poi saranno più scritte con caratteri più chiari e grandi, ma dovranno anche riportare più informazioni, da una maggiore evidenza sulla presenza di sostanze allergizzanti o che procurano intolleranze all’indicazione del tipo di oli e grassi utilizzati, dalla data di congelamento  alle informazioni sullo stato fisico degli ingredienti utilizzati (non si può utilizzare il termine “latte”, se si usa latte in polvere o proteine del latte). La rivoluzione in etichetta scatta il 13 dicembre con l’applicazione delle norme europee sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (Reg. Ue 1169/2011). Ecco cosa cambia.
  
La nuova etichetta europea degli alimenti in sintesi
 Etichette più chiare e leggibili. Le indicazioni obbligatorie dovranno essere scritte con caratteri più chiari e grandi, con una dimensione minima di almeno 1,2 mm (o 0,9 nel caso di confezioni piccole).
 Evidenza del responsabile dell’alimento. Tra le informazioni obbligatorie, oltre al nome, deve esserci l’indirizzo del responsabile dell’alimento, ossia l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto. Tale indicazione secondo la Coldiretti non va confusa con quelle dello stabilimento di produzione, obbligatoria per la norma nazionale ma che ora diventa facoltativa, apponibile con l’unica accortezza di non ingenerare confusione nel consumatore stesso rispetto all’indicazione obbligatoria del nome e dell’indirizzo del soggetto responsabile dell’etichettatura.
 Allergeni in risalto. Le sostanze allergizzanti o che procurano intolleranze (come derivati del grano e cereali contenenti glutine, sedano, crostacei, anidride solforosa, latticini contenenti lattosio) dovranno essere indicate con maggiore evidenza rispetto alle altre informazioni, ad esempio sottolineandole o mettendole in grassetto nella lista degli ingredienti. Anche i ristoranti e le attività di somministrazione di alimenti e bevande dovranno comunicare gli allergeni, tramite adeguati supporti (menù, cartello, lavagna o registro), ben visibili all’avventore.
 Più trasparenza sugli oli e grassi utilizzati. Non sarà più possibile  ingannare il consumatore celando, dietro la definizione generica di “oli vegetali” o “grassi vegetali”, l’utilizzo di oli o grassi tropicali a basso costo (es. olio di palma, di cocco o di cotone, che hanno effetti sulla salute): ora tra gli ingredienti si dovrà specificare quale tipo di olio o di grasso è stato utilizzato.
 Stato fisico del prodotto. Dovranno essere indicati con accuratezza i trattamenti subiti dal prodotto o anche dall’ingrediente. In tal modo non sarà possibile utilizzare solo il termine “latte”, se si usa latte in polvere o proteine del latte.
 Informazioni sul congelamento e scongelamento. In caso di carne e pesce congelato e preparazioni congelate di carne e pesce congelato non lavorato, andrà indicata la data di congelamento. Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell’alimento è accompagnata dalla designazione “decongelato”.
 Indicazione di ingredienti sostitutivi. Per tutelare il consumatore da indicazioni ingannevoli,  quando si sostituisce un ingrediente normalmente utilizzato, in un particolare prodotto, con un altro ingrediente, come ad esempio i sostituti del formaggio, l’ingrediente succedaneo impiegato va specificato immediatamente accanto al nome del prodotto, utilizzando per la stessa caratteri adeguati (pari almeno al 75% a quelli utilizzati per il nome del prodotto).
 Alimenti contenenti caffeina. Per i bambini e le donne in gravidanza e in allattamento sono previste avvertenze particolari per determinati alimenti contenenti caffeina, per esempio i cosiddetti  “energy drinks”.
 Scadenza ripetuta sulle monoporzioni. La data di scadenza dovrà essere riportata su ogni singola porzione preconfezionata e non più solo sulla confezione esterna, in modo da rendere più avegole l’informazione al consumatore.
 Provenienza delle carni suine, ovi-caprine e di pollame. In virtù di una norma collegata, che si applica a partire dal prossimo aprile 2015, dovranno essere indicate in etichetta luogo di allevamento e di macellazione di carni suine e ovi-caprine, come avviene da anni per le carni bovine a seguito dell’emergenza mucca pazza.

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