30.01.2014
Sempre più Regioni legiferano per regolare un settore che rappresenta un'opportunità per le aziende. Previste misure per riservare spazi nei mercati ai prodotti coltivati e concessioni di beni pubblici
Che l’agricoltura sociale stia diventando finalmente un’opportunità concreta per le aziende lo dimostrano alcune recenti leggi regionali. In particolare, quella del Veneto (28 giugno 2013, n. 14 – Disposizioni in materia di agricoltura sociale) rappresenta un ulteriore esempio di disciplina legislativa regionale in materia di agricoltura sociale che si affianca alle esperienze di altre Regioni (ad esempio: Toscana, Marche, Abruzzo, Calabria) le quali, in assenza di un quadro normativo nazionale di riferimento, hanno in questi ultimi anni approvato apposite disposizioni in materia, con la finalità di inquadramento delle molteplici possibilità di valorizzazione delle risorse dell’impresa agricola. La legge in questione considera: agricoltura sociale: «l’insieme delle pratiche condotte secondo criteri di responsabilità etica e sostenibilità ambientale dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c. e successive modificazioni che, in forma singola o associata, integrano l’attività agricola con almeno una delle attività, ovvero dalle cooperative e imprese sociali nonché da altri soggetti pubblici o privati, che coniugano l’utilizzo delle risorse dell’agricoltura con le attività sociali finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere l’inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione nonché a promuovere lo sviluppo e la coesione sociale in ambito locale».
Arriva la fattoria sociale
Per fattoria sociale si intendono sia le imprese agricole, come definite dall’art. 2135 del codice civile e successive modificazioni, che svolgono le attività dell’agricoltura sociale e che risultano iscritte all’elenco di cui all’art. 5 della legge in esame; sia le imprese sociali, e i soggetti di cui all’art. 1, comma 5, della l. 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», a condizione che esercitino le attività di cui all’art. 2135, comma 2, del codice civile e risultino iscritte all’elenco sopra menzionato. L’art. 3 regolamenta talune modalità operative prevedendo, tra l’altro, che le attività relative alla agricoltura sociale siano attuate mediante gli strumenti di programmazione agricola e sociale e siano indirizzate ad interventi di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti a fasce deboli.
Più occupazione e reddito
Da segnalare anche la più recente legge regionale della Liguria (21 novembre 2013, n. 36 – Disposizioni in materia di agricoltura sociale) che promuove la multifunzionalità delle attività agricole, finalizzata anche allo sviluppo di interventi e servizi a carattere sociale da realizzarsi sulla base della legislazione sociale vigente, dei relativi atti di pianificazione, di altri atti di settore e volta a riconoscere all’agricoltura sociale valenza strategica per il possibile contributo allo sviluppo socio-economico dei territori rurali (art. 1). Nel perseguire queste le finalità la Regione favorisce lo sviluppo dei prodotti locali anche mediante l’ampliamento e il consolidamento della gamma delle opportunità di occupazione e di reddito.